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I nostri laboratori coinvolgono 50 persone con disabilità in attività che promuovono creatività, autonomia e integrazione sociale.
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Agevolazioni fiscali per i donatori privati e per le aziende donatrici
Tutte le donazioni a favore sono fiscalmente deducibili o detraibili secondo i limiti indicati dalla legge.
Possono godere delle agevolazioni le donazioni effettuate attraverso bonifici bancari, carte di credito e carte prepagate, versamenti in conto corrente postale, assegni circolari o bancari recanti la clausola “non trasferibile”.
- Detrazione dall’imposta lorda del 30% dell’importo donato, fino a un massimo di 30.000 euro (art. 83, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117);
oppure, in alternativa
- Deduzione dal reddito complessivo netto delle donazioni in denaro per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato (art. 83, comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117). L’eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.
oppure, in alternativa
- Deduzione dal reddito complessivo delle donazioni in denaro per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato (art. 10, comma 1, lettera g del D.P.R. 917/86).
- Deduzione dal reddito complessivo netto delle donazioni in denaro per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato (art. 83, comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117). L’eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare;
oppure, in alternativa
- Deduzione dal reddito complessivo delle donazioni per un importo non superiore a 30.000 euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato (art.100, comma 2, lettera h del D.P.R. 917/86).
DM 28.11.19
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28.11.2019 sono state individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d’imposta, indicando sostanzialmente come tipologie tutti i beni che possono essere donati senza esclusione alcuna, e sono stati stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità (art. 83, c. 2 D.Lgs. 117/2017).
VALORIZZAZIONE DEI BENI DONATI
L’ammontare della detrazione o della deduzione spettante nelle ipotesi di erogazioni liberali
in natura è quantificato sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione.
Nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto un bene strumentale (per le imprese), l’ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al residuo valore fiscale all’atto del trasferimento.
Nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto i beni di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, l’ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al minore tra quello normale del bene e quello attribuito alle rimanenze.
Qualora, al di fuori delle ipotesi precedenti, il valore della cessione, singolarmente considerata, sia superiore a 30.000 euro, ovvero, nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene.
DOCUMENTAZIONE
L’erogazione liberale in natura deve risultare da atto scritto contenente:
– la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l’indicazione dei relativi valori;
– la dichiarazione del soggetto destinatario dell’erogazione contenente l’impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
Ai fini dell’Iva, le relative cessioni gratuite sono esenti da Iva per effetto dell’art.10 n.12 D.P.R. 633/72.
Legge 166/2016
Resta in vigore la legge 166/2016 (cosiddetta legge antispreco), sono deducibili senza limiti ai fini delle imposte dirette (sono considerati destinazione non estranea all’esercizio dell’impresa; quindi, il costo per il loro acquisto o la loro produzione è interamente deducibile).
I beni rientranti in tale norma agevolativa sono le eccedenze alimentari, i medicinali, gli articoli di medicazione, i prodotti destinati all’igiene e alla cura della persona, i libri e relativi supporti integrativi, e gli altri prodotti elencati e definiti dall’art. 16, c.1 della legge 166/2016.
Possono considerarsi ricompresi nell’ambito applicativo dell’art. 16, c. 1 della L. 166/2016 i beni ivi indicati, a condizione che:
• siano ceduti gratuitamente ai soggetti indicati all’art. 2, c. 1, lett. b) della medesima legge;
• siano ancora astrattamente idonei all’utilizzo;
• non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari.
Non realizzano alcun problema ai fini dell’Iva in quanto i predetti beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, non generando operazioni imponibili.
Modalità operative
– per ogni cessione gratuita deve essere emesso un documento di trasporto;
– il donatore deve trasmettere telematicamente una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese solare, il donatore è esonerato dall’obbligo di comunicazione per le cessioni di eccedenze alimentari facilmente deperibili, nonché per le cessioni che, singolarmente considerate, siano di valore non superiore a 15mila euro
– l’ente donatario deve rilasciare al donatore, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, un’apposita dichiarazione trimestrale, in cui deve essere espresso l’impegno a utilizzare i beni in conformità alle proprie finalità istituzionali.
